IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 aprile 2007;
   Ritenuto   che   la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  126-bis,  comma  2,  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285 per
contrasto  con l'art. 2 della Costituzione e' rilevante, in quanto la
normativa  di cui all'articolo predetto deve essere applicata al caso
in  esame,  relativo  ad  opposizione  a  sanzione amministrativa per
mancata   comunicazione  all'Organo  di  Polizia  del  normativo  del
conducente di un veicolo;
     che la questione non e' manifestatamente infondata, in quanto la
disposizione  dell'art.  126-bis,  comma  2,  prevedendo l'obbligo da
parte  del  proprietario  di trasmettere all'Organo di Polizia i dati
personali  e della patente di guida del conducente, appare lesiva dei
diritti della personalita' di quest'ultimo e, in particolare, del suo
diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 della Costituzione;
     che   -   -   e   soprattutto  --  nel  caso  che  autore  della
contravvenzione,  per  cui e' prevista la decurtazione di punti dalla
patente  di  guida,  sia  stato  lo  stesso proprietario, la norma in
esame,  obbligandolo ad accusare se stesso, appare per altro verso in
contrasto  con  l'art.  2  della  Costituzione,  perche'  e'  diritto
primario  e  inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione
di un illecito: «nemo tenetur se ipsum accusare».