IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 aprile 2007; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per contrasto con l'art. 2 della Costituzione e' rilevante, in quanto la normativa di cui all'articolo predetto deve essere applicata al caso in esame, relativo ad opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione all'Organo di Polizia del normativo del conducente di un veicolo; che la questione non e' manifestatamente infondata, in quanto la disposizione dell'art. 126-bis, comma 2, prevedendo l'obbligo da parte del proprietario di trasmettere all'Organo di Polizia i dati personali e della patente di guida del conducente, appare lesiva dei diritti della personalita' di quest'ultimo e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 della Costituzione; che - - e soprattutto -- nel caso che autore della contravvenzione, per cui e' prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, sia stato lo stesso proprietario, la norma in esame, obbligandolo ad accusare se stesso, appare per altro verso in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, perche' e' diritto primario e inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione di un illecito: «nemo tenetur se ipsum accusare».